Il Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene una norma che se verrà approvata in via definitiva introdurrà un cambiamento importante e oneroso per le Associazioni Sportive Dilettantistiche a partire dal 1 gennaio 2022.

Infatti, va a definire “commerciali” alcune attività che attualmente sono considerate “istituzionali”. 

Andiamo per gradi.

Cosa prevede la Legge oggi?

Le attività svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle Società Sportive Dilettantistiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, non si considerano commerciali.

In altre parole, tali attività vengono decommercializzate per Legge. Ciò vuol dire che hanno tutti i requisiti per essere delle attività commerciali, e quindi teoricamente assoggettabili ad imposizione fiscale, ma che per statuizione di Legge sono considerate come attività istituzionali.

Considerare tali attività come istituzionali comporta che:

  1. non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP; 
  2. sono fuori campo ai fini IVA.

Si tratta dunque di tutte quelle entrate delle ASD e SSD derivanti dal pagamento delle quote da parte degli associati e dei tesserati per svolgere attività sportiva (la quota per frequentare la palestra, la quota per la scuola calcio, la quota per l’attività di piscina, di tennis, etc)

Cosa prevede il novellato DPR n. 633/1972 (Testo Unico IVA)?

Il Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 modificherà sia l’art. 4 che l’art. 10 del DPR n. 633/1972 e, come conseguenza di queste modifiche, le seguenti attività dal 1 gennaio 2022 saranno considerate esenti e non più fuori campo IVA.

Infatti, il Disegno di Legge in parola aggiunge, alle operazioni esenti  elencate dall’art. 10 del DPR n. 633/1972:

1. “le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2. le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4. la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.”

Perché vengono apportate tali modifiche?

L’Unione Europea ha avviato la procedura d’infrazione n. 2008-2010 con la quale, in merito alle modalità di di recepimento della soggettività passiva nell’art. 4 del DPR 633/72, si contesta all’Italia di avere considerato come fuori campo di applicazione IVA operazioni rientranti, invece, nel campo di esenzione IVA.

Qual è la conseguenza di tale modifica?

1. Anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche che attualmente svolgono attività decommercializzate, ma non attività commerciali, dovranno aprire la Partita IVA.

  1. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche anche per le operazioni esenti dovranno emettere documenti Fiscali (Fattura, Ricevuta Fiscale o Scontrino Fiscale);
  2. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche saranno tenute a rispettare tutti gli adempimenti previsti dal DPR n. 633/1972.
  3. Comunque, ai fini IRES e IRAP, le attività svolte dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle Società Sportive Dilettantistiche, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, non si considerano commerciali.

Conclusioni

In conclusione, qualora anche la Camera dei Deputati approvasse il Disegno di Legge di conversione del Decreto Legge n. 146/2021, dal 1 gennaio 2021 le Associazioni Sportive Dilettantistiche si ritroveranno con ulteriori adempimenti fiscali anche se non cambierà il carico fiscale, in quanto le operazioni esenti non comportano, comunque, il versamento dell’IVA.

Ci ritroviamo di fronte, per l’ennesima volta, a norme al quanto pasticciate sia nella tecnica legislativa che nel merito. Già lo scorso anno questa modifica non è stata approvata dal nostro Legislatore. Dobbiamo aspettare come andrà a finire questa volta, ma una cosa è certa: prima o poi i nodi dovranno venire al pettine perché è l’Unione Europea che ce lo impone, trattandosi di una materia di sua competenza.