Dopo tre anni di travaglio legislativo abbiamo la riforma dello sport che cambia in modo significativo le norme che governano il mondo sportivo.

Con questo articolo vi presenterò le principali novità , in attesa della pubblicazione dei Decreti Legislativi in Gazzetta Ufficiale, riservando l’analisi e l’approfondimento delle singole tematiche a successivi articoli.

<b>La Forma Giuridica</b>

Gli Enti Sportivi Dilettantistici possono essere costituiti nella forma giuridica:

dell’associazione sportiva priva di personalità  giuridica ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile;

dell’associazione sportiva con personalità  giuridica di diritto privato;

delle società  previste dal libro V, Titolo V del Codice Civile. Quindi, in tutte le forme previste per le società  commerciali da quelle di capitali, alle società  di persone, alle società  semplici. Non è prevista la forma della società  cooperativa.

<b>La Qualifica di Enti del Terzo Settore</b>

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società  Sportive Dilettantistiche, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore e di Impresa Sociale.

<b>Il Registro Nazionale delle Attività  Sportive Dilettantistiche</b>

Viene introdotto il Registro Nazionale delle Attività  Sportive Dilettantistiche che sostituirà  il Registro 2.0 tenuto dal CONI.

Il Nuovo Registro Nazionale è tenuto e gestito dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Quindi, non sarà  più tenuto dal CONI.

L’iscrizione al nuovo Registro Nazionale è prevista anche per le Associazioni Dilettantistiche che richiedono il riconoscimento della personalità  giuridica.

<b>Il Professionismo Femminile</b>

Viene stabilito che la qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere.

<b>La Possibilità  di Distribuire Utili</b>

Le Società  Sportive Dilettantistiche, dedotte le perdite degli esercizi precedenti, nei limiti stringenti previsti dalla legge, possono destinare una parte degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione di dividendi.

Sempre per le Società  Sportive Dilettantistiche è ammesso, inoltre, il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

<b>L’Abolizione del Vincolo Sportivo</b>

àˆ abolito il vincolo sportivo inteso come la limitazione alla libertà  contrattuale dell’atleta.

àˆ stabilito, tuttavia, che le Società  Sportive Professionistiche e Dilettantistiche riconoscano un premio di formazione tecnica sia alle Società  Sportive Professionistiche che alle Società  Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività  amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

<b>Il Lavoratore Sportivo</b>

Il lavoratore sportivo è definito come l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita la propria attività  verso un corrispettivo.

Il lavoratore sportivo può essere inquadrato come dipendente, autonomo o nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

<b>L’Amatore Sportivo</b>

L’amatore è definito come colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità  per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro.

Si stabilisce, tuttavia, che agli amatori possono essere riconosciuti premi, compensi occasionali, indennità  di trasferta e rimborsi spese anche forfettarie.

Il superamento del limite di 10.000 Euro è considerato di natura professionale per l’intero importo, con tutte le conseguenze di natura tributaria, contributiva e assicurativa.

<b>L’Agente Sportivo</b>

àˆ innanzitutto definita in modo organico la figura dell’Agente Sportivo.

Sono disciplinati: i requisiti di accesso alla professione, i compensi, le incompatibilità , i conflitti d’interesse e gli obblighi nell’esercizio dell’attività .

àˆ altresଠdisciplinata la tutela dei minori nel contratto di mandato sportivo, stabilendo che può essere stipulato solo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età .

Infine, è stabilito che l’Agente Sportivo, per poter esercitare la professione, deve iscriversi nel Registro Nazionale degli agenti sportivi tenuto dal CONI.

Quanto precede rappresenta un breve excursus di quelle che si presentano come gli aspetti più innovativi della riforma.

Come detto, seguiranno ulteriori articoli in cui saranno trattate con maggiore approfondimento gli aspetti più salienti della stessa.