Nel panorama della riforma del lavoro sportivo, una delle figure sempre più centrali è quella del lavoratore sportivo autonomo con Partita IVA. In questo approfondimento – tratto dalla nostra Q&A Live della Masterclass per Commercialisti dello Sport – analizziamo i riferimenti normativi, i regimi fiscali applicabili e le agevolazioni disponibili per chi esercita attività sportiva in modo indipendente.
<b>1. Chi è il lavoratore sportivo autonomo?</b>
Secondo l’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 36/2021, l’attività di lavoro sportivo può essere svolta in forma subordinata o autonoma, anche attraverso collaborazioni coordinate e continuative. Il Codice Civile (art. 2222) precisa che si tratta di prestazioni svolte in autonomia, senza vincolo di subordinazione, dietro compenso.
Esempi: istruttori, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici che lavorano per soggetti iscritti all’ordinamento sportivo (es. ASD, federazioni, enti di promozione).
<b>2. Agevolazioni fiscali: esenzione fino a 15.000 euro</b>
Chi esercita attività sportiva con Partita IVA nel settore dilettantistico può beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 36/2021:
✔ Nessuna tassazione IRPEF fino a 15.000 euro annui.
✔ Solo la parte eccedente concorre alla formazione del reddito imponibile.
<b>3. Agevolazioni contributive: soglie e aliquote</b>
Anche a livello previdenziale, la riforma prevede vantaggi specifici:
I primi 5.000 euro annui di compenso sono esenti da contribuzione (art. 35, comma 8-bis).
Fino al 31/12/2027, la base imponibile previdenziale è ridotta del 50% (comma 8-ter).
L’aliquota INPS per chi è iscritto alla Gestione Separata è:
24% se si è già assicurati in altre casse obbligatorie
25% se non si ha altra copertura previdenziale
A queste si somma l’aliquota aggiuntiva dell’1,07%.
<b>4. Quali regimi fiscali si possono applicare?</b>
Il lavoratore sportivo con Partita IVA può aderire a due principali regimi fiscali:
<b>Regime Ordinario</b>
Esenzione IRPEF fino a 15.000 euro e tassazione IRPEF progressiva sull’eccedenza.
Esenzione contributiva fino a 5.000 euro.
<b>Regime Forfettario</b>
Esenzione IRPEF fino a 15.000 euro.
Applicazione del coefficiente di redditività (es. 78%).
Imposta sostitutiva del 5% (nuove attività ) o 15%.
Esenzione contributiva fino a 5.000 euro e Contributi calcolati solo sulla quota eccedente.
5. Calcolo pratico – Esempio con compenso di 25.000€
Con regime forfettario:
Esenzione fiscale: 15.000 €
Reddito imponibile: 10.000 €
Reddito forfettizzato: 7.800 €
Imposta sostitutiva al 5%: 390 €
Contributi previdenziali ridotti (24% su 20.000 / 2): 2.400 €
<b>6. A chi si applicano le agevolazioni?</b>
Le agevolazioni fiscali e contributive si applicano a prestazioni svolte nei confronti di soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo: federazioni, EPS, ASD/SSD iscritte al RAS e ai tesserati.
<b> Conclusioni </b>
La disciplina del lavoro autonomo sportivo con Partita IVA apre spazi interessanti, ma richiede attenzione nella scelta del regime e nella verifica dei requisiti di legge. àˆ fondamentale documentare bene il rapporto, conoscere le soglie di esenzione e verificare se il committente rientra nell’ordinamento sportivo.