Esenzione IVA art. 36-bis D.L. 75/2023, attività commerciali e ricevuta con dispensa
Sempre più ASD e SSD offrono attività sportive anche a persone che non sono socie e non sono tesserate. È il caso di lezioni singole, pacchetti ingressi, corsi prova e attività aperte al pubblico.
In queste situazioni le domande più frequenti sono: l’attività è istituzionale o commerciale? Devo applicare l’IVA? Serve emettere fattura oppure posso rilasciare una ricevuta?
Vediamo tutto in modo chiaro e operativo.
-
Attività verso non soci e non tesserati: è attività commerciale
In generale sì. Quando un ente sportivo eroga un servizio a una persona che non è associata e non è tesserata, manca il presupposto tipico dell’attività istituzionale o decommercializzata, cioè il rapporto associativo o il tesseramento. Di conseguenza il servizio viene qualificato come attività commerciale.
Esempi comuni sono la lezione singola pagata da un esterno, l’abbonamento mensile senza tesseramento, il pacchetto ingressi, il corso aperto al pubblico o un percorso di allenamento individuale acquistato da chi non è associato.
-
Commerciale non significa automaticamente IVA da applicare
Un punto fondamentale è che un’attività può essere commerciale ma non necessariamente con IVA dovuta. Esistono infatti casi in cui l’operazione resta commerciale ma rientra tra quelle esenti IVA.
-
Esenzione IVA per prestazioni sportive: art. 36-bis D.L. 75/2023
Con la riforma del settore sportivo è stata introdotta una disciplina che, in presenza di determinate condizioni, consente a molte prestazioni sportive di essere commerciali ma esenti IVA ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023.
Per completezza, si riporta il testo del comma 1 dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023:
“Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.
È importante sottolineare che l’esenzione IVA non trasforma l’attività in istituzionale. L’attività resta commerciale, ma cambia il trattamento IVA.
-
Quando si applica l’esenzione IVA art. 36-bis
L’esenzione IVA opera quando la prestazione è resa a persone fisiche e riguarda attività sportive o didattiche sportive coerenti con l’attività dell’ente. Devono essere prestazioni tipiche dello sport, come lezioni, corsi, allenamenti e avviamento all’attività sportiva.
Inoltre, il soggetto che eroga il servizio deve essere un organismo senza fine di lucro, tra cui rientrano anche gli enti sportivi dilettantistici richiamati dalla norma.
-
Differenza tra attività decommercializzata (o istituzionale) e commerciale esente IVA
L’attività decommercializzata (o Istituzionale) è quella svolta verso soci e tesserati nell’ambito della vita associativa. In questi casi, in linea generale, non si genera attività commerciale e non si applicano le regole IVA tipiche delle operazioni commerciali, così come previsto dall’art. 148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Diverso è il caso delle prestazioni verso persone fisiche non associate e non tesserate. Qui l’attività è commerciale, ma può rientrare nell’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis.
-
Attività commerciali che restano imponibili IVA
Non tutta l’attività commerciale rientra nell’esenzione. Sono normalmente imponibili IVA, ad esempio, sponsorizzazioni e pubblicità, vendita di beni e merchandising, somministrazione di alimenti e bevande, servizi resi a imprese o enti e, in molti casi, il noleggio di impianti o spazi a terzi.
In queste ipotesi non siamo nel tipico rapporto di prestazione sportiva resa a persona fisica.
-
Obbligo di fattura: regola generale
Quando un ente svolge attività commerciale, anche se esente IVA ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023, deve aprire la Partita IVA e deve gestire correttamente la documentazione fiscale dell’incasso.
La regola generale è che l’ente deve emettere fattura. In ogni caso, se il cliente richiede la fattura, l’ente è tenuto a emetterla.
-
Dispensa e ricevuta: quando è possibile non emettere fattura
Nella gestione pratica quotidiana, l’ente può valutare l’applicazione della dispensa dagli obblighi ordinari, chiedendo la dispensa ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 633/72, così da poter documentare l’incasso tramite ricevuta, salvo i casi in cui venga richiesta espressamente la fattura.
La dispensa non significa assenza di documenti. Significa che l’ente deve comunque essere in grado di dimostrare l’incasso, la data, la causale sportiva, l’importo e mantenere una numerazione ordinata della documentazione.
-
Esempio di ricevuta corretta
-
Ricevuta numero e data
-
Ricevuto da nome e cognome
-
Importo: 50
-
Causale: corrispettivo per attività sportiva, lezione o corso
-
Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 36-bis D.L. 75/2023
-
Modalità di pagamento: contanti, POS o bonifico
-
Errori frequenti da evitare
Tra gli errori più comuni ci sono: incassare da esterni senza rilasciare alcuna documentazione, confondere l’esenzione IVA con l’attività decommercializzata o istituzionale, utilizzare causali generiche che non descrivono il servizio sportivo, non tracciare i pagamenti o tenere una gestione disordinata delle ricevute e dei registri, non indicare la norma secondo la quale non si emette fattura.
Conclusione
Se l’attività sportiva è rivolta a persone fisiche non associate e non tesserate, la prestazione è commerciale. In molti casi può essere esente IVA ai sensi dell’art. 36-bis del D.L. 75/2023. La regola generale prevede l’emissione della fattura, ma quando è applicabile la dispensa ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 633/1972 e non vi è richiesta di fattura, è possibile gestire l’incasso tramite ricevuta, mantenendo sempre tracciabilità e ordine documentale.
CTA finale: Come LexNew può aiutarti
Per gestire queste attività in modo semplice, ordinato e senza rischi, LEXNEW consente di emettere ricevute in pochi click con la dicitura corretta “esente IVA art. 36-bis D.L. 75/2023”, distinguere chiaramente attività decommercializzata o istituzionale, commerciale esente e commerciale imponibile, tracciare incassi da POS, bonifico e contanti, mantenere registri aggiornati e conservare documenti sempre ordinati.
È possibile provare LexNew gratuitamente per 30 giorni e scoprire quanto può semplificare la gestione fiscale e amministrativa dell’ente sportivo.