Il Decreto Legislativo n. 36 del 2021, recentemente aggiornato con il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, ha introdotto importanti modifiche riguardanti la gestione delle prestazioni sportive dei volontari. L’articolo 29, in particolare, definisce i limiti e le modalità  con cui le società  e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi del contributo dei volontari, specificando i nuovi criteri per i rimborsi spese forfettari e gli obblighi di comunicazione.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e come queste novità  possano impattare sulla gestione dei volontari negli enti sportivi.

Chi può avvalersi delle prestazioni dei volontari sportivi?

L’art. 29 stabilisce che le società  e associazioni sportive dilettantistiche (ASD e SSD), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società  Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività  istituzionali.

I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità  in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, con l’obiettivo di promuovere lo sport a livello amatoriale e dilettantistico. Le prestazioni sportive dei volontari comprendono:

Svolgimento diretto dell’attività  sportiva,

Formazione e didattica,

Preparazione degli atleti.

Rimborsi forfettari per i volontari: nuovi limiti e condizioni

Con le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 71/2024, le società  e associazioni sportive possono riconoscere rimborsi forfettari ai volontari per le spese sostenute, anche nel comune di residenza, nel limite di 400 euro mensili.

Questi rimborsi possono essere erogati esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP o dalla società  Sport e Salute S.p.a.. La normativa richiede che gli organismi sportivi individuino, con proprie delibere, le tipologie di spese e le attività  di volontariato ammesse a questa modalità  di rimborso, per garantire trasparenza e uniformità  nell’applicazione delle nuove regole.

Esempi di spese ammesse al rimborso:

Spese di trasporto e trasferimento;

Spese per l’acquisto di abbigliamento tecnico;

Spese di vitto e alloggio in occasione di eventi sportivi.

Le delibere degli organismi sportivi dovranno specificare chiaramente i criteri per il riconoscimento dei rimborsi e i limiti entro i quali gli stessi possono essere corrisposti.

Obblighi di Comunicazione e Trasparenza

Le società  e associazioni sportive sono tenute a comunicare al Registro Nazionale delle Attività  Sportive Dilettantistiche le informazioni relative ai volontari che ricevono rimborsi spese forfettari, indicando:

Il nominativo del volontario,

L’importo del rimborso corrisposto,

Le tipologie di spese rimborsate.

Questa comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e sarà  disponibile per le autorità  competenti tramite la piattaforma digitale nazionale dati, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Questa comunicazione sarà  resa immediatamente disponibile per gli enti di controllo, quali:

Ispettorato nazionale del lavoro,

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale),

INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

La trasparenza e la corretta gestione dei rimborsi spese sono fondamentali per evitare irregolarità  e garantire la conformità  alle nuove disposizioni legislative.

Incompatibilità  tra volontariato e lavoro retribuito

Un punto cruciale della normativa è che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente presso il quale il volontario è socio o associato. Questo significa che un volontario non può essere contemporaneamente un lavoratore retribuito per lo stesso ente, al fine di mantenere la natura gratuita e amatoriale del suo contributo.

Assicurazione dei volontari

Gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità  civile verso terzi, in conformità  a quanto previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).