Attività sportive decommercializzate: fuori campo IVA o esenti IVA?

Il rinvio dell’esenzione IVA al 1° gennaio 2036 è stato davvero una buona notizia per ASD e SSD?

Con le ultime modifiche normative, il legislatore ha rinviato al 1° gennaio 2036 il superamento del regime di fuori campo IVA per le operazioni sportive decommercializzate svolte da ASD e SSD. La notizia è stata accolta, in molti casi, come una proroga “salvifica”, capace di allontanare nel tempo l’impatto dell’IVA sulle attività istituzionali degli enti sportivi dilettantistici.

Ma la domanda da porsi è un’altra:

  • questo rinvio è davvero un vantaggio per gli enti sportivi?
  • oppure rischia di creare una falsa sensazione di sicurezza?

Il differimento al 2036 riguarda esclusivamente il regime del fuori campo IVA previsto dall’art. 4, comma 4, DPR 633/72, un regime storicamente fondato sullo status dell’ente sportivo e sul rapporto associativo con soci e tesserati. Tuttavia, questo rinvio non semplifica i requisiti richiesti per restare fuori campo IVA, non riduce i rischi in caso di controlli e non mette al riparo gli enti sportivi dal disconoscimento delle agevolazioni.

Anzi, nella pratica, il fuori campo IVA resta un regime: complesso, fragile e fortemente dipendente dal rispetto simultaneo di numerosi requisiti statutari, organizzativi e sostanziali.

Ma esiste davvero una sola scelta per le ASD e SSD?

È proprio qui che nasce il vero equivoco. Molti enti sportivi continuano a ragionare come se l’unica alternativa possibile fosse restare nel fuori campo IVA fino al 2036.

In realtà, non è più così. Accanto al regime del fuori campo IVA, il legislatore ha introdotto un altro regime pienamente applicabile già oggi: l’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis della Legge 75/2023.

Questo nuovo assetto normativo cambia completamente la prospettiva:

  • non si basa sullo status dell’ente;
  • non richiede necessariamente il rapporto associativo;
  • guarda alla natura oggettiva della prestazione sportiva.

Di conseguenza, oggi l’ente sportivo non è più vincolato a un’unica strada, ma è chiamato a scegliere consapevolmente quale regime applicare alle proprie attività sportive decommercializzate: fuori campo IVA, con tutti i suoi requisiti e limiti; oppure esenzione IVA, con una logica diversa, più strutturale e meno legata allo status.

Obiettivo della guida

Questa guida nasce per rispondere a una domanda centrale:

Il rinvio al 2036 è davvero la soluzione migliore per ASD e SSD, oppure l’esenzione IVA rappresenta oggi una scelta più solida e consapevole?

Per farlo:

  • analizzeremo cosa sono le operazioni sportive decommercializzate;
  • distingueremo chiaramente fuori campo IVA ed esenzione IVA;
  • esamineremo i requisiti richiesti per ciascun regime;
  • valuteremo le conseguenze operative e fiscali delle diverse scelte.

Perché oggi, più che attendere il 2036, la vera tutela per l’ente sportivo è scegliere bene fin da subito, partendo dal principio di fondo: status vs natura dell’attività.

In sintesi

  • Fuori campo IVA (art. 4, c. 4, DPR 633/72): si fonda sullo status dell’ente e sul rapporto associativo.
  • Esenzione IVA (art. 36-bis L. 75/2023): si fonda sulla natura oggettiva della prestazione sportiva, indipendentemente dal rapporto associativo.

Questa differenza spiega perché i requisiti richiesti non sono sovrapponibili.


Le operazioni sportive fuori campo IVA

Un regime che si fonda sulla qualificazione dell’ente sportivo

Il regime del fuori campo IVA, disciplinato dall’art. 4, comma 4, DPR 633/72, non si applica in ragione dell’attività svolta, ma in ragione della qualificazione soggettiva dell’ente.

In altri termini, le operazioni sportive sono fuori campo IVA non perché sportive “in sé”, ma perché poste in essere da enti qualificati come associazioni sportive dilettantistiche che rispettano un complesso di requisiti normativi ben precisi.

Il presupposto essenziale: essere “ASD” a tutti gli effetti

Il fuori campo IVA si applica alle ASD in quanto tali. Ma un ente non è ASD per denominazione, bensì perché rispetta cumulativamente una serie di disposizioni normative. In particolare, un ente può qualificarsi come ASD solo se rispetta:

  • art. 148, comma 8, TUIR (requisiti fiscali);
  • art. 7 D.Lgs. 36/2021 (requisiti civilistici e statutari);
  • art. 10 D.Lgs. 36/2021 (riconoscimento ai fini sportivi e iscrizione al RASD).

Solo in presenza di tutti e tre questi livelli l’ente può dirsi, a pieno titolo, associazione sportiva dilettantistica e, di conseguenza, accedere al regime del fuori campo IVA.

I requisiti fiscali: art. 148, comma 8, TUIR

L’art. 148, comma 8, del TUIR impone una serie di clausole statutarie inderogabili, tra cui:

  • divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili;
  • devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo;
  • diritto di voto e democraticità interna;
  • obbligo di redazione e approvazione del rendiconto.

Il mancato rispetto anche solo formale di tali clausole comporta la perdita delle agevolazioni fiscali, incluso il fuori campo IVA.

I requisiti civilistici: art. 7 D.Lgs. 36/2021

A questi si aggiungono i requisiti introdotti dalla riforma dello sport, che rafforzano il concetto di ente sportivo dilettantistico:

  • assenza di fini di lucro;
  • ordinamento interno democratico;
  • indicazione dell’attività sportiva dilettantistica nello statuto;
  • rendicontazione economico-finanziaria;
  • devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Questi requisiti non hanno solo valenza formale, ma devono essere concretamente rispettati nella gestione quotidiana dell’ente.

Il riconoscimento sportivo: art. 10 D.Lgs. 36/2021 e iscrizione al RASD

Elemento imprescindibile è poi il riconoscimento ai fini sportivi, disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs. 36/2021. La norma stabilisce che:

  • il riconoscimento dell’attività dilettantistica avviene tramite l’affiliazione a FSN/DSA/EPS;
  • la certificazione della natura dilettantistica è subordinata all’iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Senza iscrizione al RASD:

  • l’ente non è riconosciuto come ASD;
  • non può applicare il regime del fuori campo IVA.

Un regime costruito sulle ASD, non sulle SSD

Un ulteriore profilo di criticità riguarda le società sportive dilettantistiche (SSD). L’art. 4, comma 4, del DPR 633/72 fa espresso riferimento alle associazioni, non alle società. Il regime del fuori campo IVA nasce, quindi, storicamente e testualmente per le ASD.

È vero che la Legge 90/2002 ha esteso alle SSD alcune agevolazioni tributarie previste per le ASD. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, in più occasioni, ha manifestato dubbi interpretativi sull’estensione automatica del regime di fuori campo IVA alle SSD. In sede di controllo, questo aspetto può diventare un ulteriore elemento di rischio.

Ne deriva che, per le SSD, l’applicazione del fuori campo IVA risultava ancora più delicata e difendibile con maggiore difficoltà, soprattutto in assenza di una presa di posizione normativa chiara e univoca. Al punto che é dovuto intervenire il legislatore con un’interpretazione autentica con l’art. 3 del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 stabilendo che «Fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto».

È proprio questa complessità strutturale che spinge oggi a valutare con attenzione l’altro regime previsto dal legislatore: l’esenzione IVA ex art. 36-bis della Legge 75/2023, basata non sullo status, ma sulla natura oggettiva della prestazione sportiva.


Le operazioni sportive esenti IVA

Accanto al regime del fuori campo IVA, il legislatore ha introdotto un regime alternativo, già pienamente operativo, che cambia radicalmente l’approccio alla fiscalità delle attività sportive: l’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis della Legge 75/2023.

Si tratta di una norma di grande rilievo sistematico, perché sposta il baricentro della disciplina IVA dallo status dell’ente alla natura oggettiva della prestazione sportiva.

Il testo della norma (art. 36-bis L. 75/2023)

Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Il legislatore, quindi:

  • non fa riferimento al rapporto associativo;
  • non richiama la democraticità;
  • non subordina l’esenzione al riconoscimento sportivo in senso stretto.

Il presupposto soggettivo: ente senza scopo di lucro

Il primo requisito richiesto dall’art. 36-bis è che il soggetto che eroga la prestazione sia un organismo senza scopo di lucro. Rientrano in questa categoria: ASD, SSD, ETS e altri enti non profit che svolgono attività sportiva o di educazione fisica.

A differenza del fuori campo IVA:

  • non è richiesta la qualifica formale di ASD ai fini IVA;
  • non è determinante l’iscrizione al RASD;
  • non è centrale la struttura associativa dell’ente.

Il presupposto oggettivo: natura sportiva della prestazione

Il secondo requisito, decisivo, è di tipo oggettivo. L’esenzione IVA si applica:

  • alle prestazioni strettamente connesse alla pratica sportiva;
  • incluse le attività didattiche e formative;
  • purché rese a persone fisiche che esercitano sport o educazione fisica.

Non è richiesto che tali persone siano soci, associati o tesserati. Questo elemento segna una differenza netta rispetto al fuori campo IVA.

Un cambio di paradigma: non conta “chi”, ma “cosa”

Con l’art. 36-bis, il legislatore abbandona la logica tipica del fuori campo IVA e introduce un criterio completamente diverso: nel regime di esenzione IVA non conta lo status soggettivo dell’ente e non conta il rapporto associativo; conta la natura della prestazione resa.

Le conseguenze operative: ingresso nel sistema IVA

A differenza del fuori campo IVA, l’esenzione ex art. 36-bis non colloca l’operazione “fuori” dal sistema IVA, ma all’interno del sistema, seppur in regime di esenzione. Questo comporta, in linea generale:

  • apertura della Partita IVA;
  • obbligo di fatturazione delle operazioni esenti;
  • applicazione delle regole proprie delle operazioni esenti.

Tuttavia, come vedremo, il legislatore ha previsto specifiche dispense dagli adempimenti, proprio per evitare un aggravio eccessivo per gli enti sportivi.

Dal punto di vista sistematico, l’esenzione IVA presenta alcuni elementi di maggiore solidità:

  • non dipende dal mantenimento di uno status formale complesso (oltre al divieto di distribuzione di utili);
  • non è legata al rispetto cumulativo di una molteplicità di clausole statutarie;
  • è meno esposta a contestazioni fondate sul disconoscimento dell’ente.

Questo non significa che sia un regime privo di regole, ma che le regole sono diverse, più oggettive e più facilmente verificabili.

Il passaggio all’esenzione IVA solleva inevitabilmente una domanda cruciale: se le operazioni sono esenti IVA, quali adempimenti restano in capo all’ente sportivo? La risposta dipende dalle opzioni esercitabili dall’ente.


Gli adempimenti IVA nelle operazioni esenti

L’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 36-bis della Legge 75/2023 comporta l’ingresso dell’ente sportivo nel sistema IVA. In linea generale, l’ente sarebbe tenuto a:

  • apertura della Partita IVA;
  • fatturazione delle operazioni esenti;
  • registrazione delle fatture;
  • dichiarazione IVA annuale.

Tuttavia, il legislatore ha previsto specifici strumenti di semplificazione, che consentono di ridurre in modo significativo il carico degli adempimenti.

La dispensa dagli adempimenti IVA: art. 36-bis DPR 633/72

Il primo strumento è rappresentato dalla dispensa dagli adempimenti IVA prevista dall’art. 36-bis del DPR 633/72. Tale disposizione consente al contribuente che effettua operazioni esenti di essere dispensato:

  • dall’obbligo di fatturazione;
  • dall’obbligo di registrazione delle operazioni esenti.

Restano fermi:

  • l’obbligo di registrazione degli acquisti;
  • l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • l’obbligo di emettere fattura solo se richiesta dal cliente.

È importante sottolineare che la dispensa:

  • non è automatica;
  • deve essere espressamente comunicata all’Amministrazione finanziaria;
  • produce effetti fino a revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio.

Effetti della dispensa: IVA senza detrazione

Un aspetto centrale della dispensa ex art. 36-bis DPR 633/72 riguarda la detrazione dell’IVA sugli acquisti. In presenza della dispensa:

  • l’ente non può detrarre l’IVA assolta sugli acquisti;
  • l’IVA diventa un costo definitivo.

Questo elemento deve essere attentamente valutato ma, nella prassi degli enti sportivi, i costi sono spesso limitati e l’impatto della mancata detrazione risulta generalmente contenuto.

Il regime agevolato ex Legge 398/1991

In alternativa alla dispensa, l’ente sportivo può operare, se ne ricorrono i presupposti, nel regime agevolato di cui alla Legge 398/1991. Il regime 398/91 consente semplificazioni contabili, modalità forfetarie di determinazione dell’IVA e una riduzione degli adempimenti amministrativi.

Tuttavia, è fondamentale chiarire un punto spesso sottovalutato: la Legge 398/91 è applicabile solo se l’ente mantiene la qualifica di ente sportivo dilettantistico riconosciuto.

A differenza della dispensa ex art. 36-bis DPR 633/72, il regime 398/91 è strettamente collegato allo status sportivo dell’ente, presuppone il mantenimento del riconoscimento ai fini sportivi e decade automaticamente in caso di disconoscimento dell’ASD o SSD.

In tale ipotesi, decadono le agevolazioni, l’ente viene assoggettato al regime ordinario e possono emergere recuperi d’imposta e sanzioni, soprattutto in ambito IVA.

È proprio su questo punto che emerge una differenza sostanziale tra le due opzioni:

  • la dispensa ex art. 36-bis DPR 633/72 è legata alla natura delle operazioni esenti e non dipende dal riconoscimento sportivo;
  • il regime 398/91 è legato allo status dell’ente e cade se cade il riconoscimento.

Ne deriva che, in un’ottica prudenziale e di gestione del rischio, la dispensa ex art. 36-bis rappresenta una soluzione strutturalmente più solida per gli enti sportivi che applicano l’esenzione IVA.


Cosa succede in caso di accertamento

Quando si analizzano i regimi fiscali applicabili alle operazioni sportive decommercializzate, il punto decisivo non è tanto la gestione ordinaria, quanto ciò che accade in caso di accertamento. È infatti nella fase di controllo che emergono le differenze strutturali tra: fuori campo IVA (art. 4, comma 4, DPR 633/72) ed esenzione IVA (art. 36-bis L. 75/2023).

Accertamento nel regime del fuori campo IVA

Nel regime del fuori campo IVA, l’intero impianto fiscale si fonda sul riconoscimento dello status di ente sportivo dilettantistico e sul rispetto cumulativo di una pluralità di requisiti. In sede di accertamento, l’Amministrazione finanziaria verifica:

  • la corretta qualificazione dell’ente come ASD o SSD;
  • il rispetto dei requisiti statutari ex art. 148, comma 8, TUIR;
  • l’effettiva democraticità e operatività dell’ente;
  • l’iscrizione e il mantenimento nel RASD;
  • la natura delle prestazioni e i destinatari (soci e tesserati).

Il disconoscimento anche di uno solo di questi elementi comporta effetti rilevanti. In caso di disconoscimento del fuori campo IVA, le operazioni vengono riqualificate come operazioni imponibili IVA e l’IVA viene recuperata a posteriori, con applicazione di imposta, interessi e sanzioni.

Ai fini delle imposte dirette, i ricavi vengono anch’essi ripresi a tassazione e vengono riconosciuti i costi. Tuttavia, nella prassi degli enti sportivi: la differenza tra ricavi e costi è spesso minima e l’impatto delle imposte dirette risulta generalmente contenuto.

Il vero peso economico dell’accertamento ricade sull’IVA, non sulle dirette.

Accertamento nel regime di esenzione IVA

Nel regime di esenzione IVA, il presupposto dell’agevolazione non è lo status dell’ente, ma la natura oggettiva della prestazione sportiva. In sede di accertamento, l’attenzione dell’Amministrazione si concentra:

  • sulla natura delle attività svolte;
  • sul collegamento diretto con la pratica sportiva o l’educazione fisica;
  • sul requisito soggettivo dell’ente come organismo senza scopo di lucro;
  • sul rispetto degli obblighi formali connessi all’IVA (fatturazione o dispensa).

Il controllo, quindi, è più oggettivo e meno dipendente da valutazioni formali o statutarie. Se una prestazione viene ritenuta non rientrante nell’esenzione, l’operazione può essere riqualificata come imponibile IVA e il recupero riguarda le singole operazioni contestate, non l’intero sistema.

Anche in questo caso, ai fini delle imposte dirette i ricavi vengono ripresi, ma l’impatto sulle dirette è generalmente limitato. Ancora una volta, il rischio maggiore è rappresentato dalle imposte indirette, ma l’esposizione è più circoscritta e non vi è un effetto “a cascata” sull’intero regime dell’ente.

Rischio “sistemico” vs rischio “selettivo”

Il confronto in ottica di accertamento evidenzia una differenza sostanziale:

  • Fuori campo IVA: rischio “sistemico” — se cade un requisito, cade l’intero regime.
  • Esenzione IVA: rischio “selettivo” — la contestazione riguarda la singola prestazione.

Dal punto di vista difensivo, questo elemento è decisivo.

Una scelta che incide sulla sostenibilità dell’ente

Per un ente sportivo dilettantistico, il problema non è quasi mai la tassazione dei ricavi: il problema reale è il recupero dell’IVA, con interessi e sanzioni. È per questo che la scelta del regime IVA non può essere guidata solo dalla semplicità apparente, ma deve essere valutata in termini di tenuta nel tempo e difendibilità.

In conclusione, il vero discrimine tra fuori campo IVA ed esenzione IVA non è tanto come si gestisce l’attività oggi, ma quanto quella scelta è in grado di reggere domani, in caso di accertamento. Ed è proprio questa consapevolezza che deve guidare oggi le ASD e SSD nella valutazione del regime più adatto alla propria struttura e al proprio modello operativo.