Premessa: il problema non è lo statuto

Nelle associazioni sportive dilettantistiche si ritiene spesso che la correttezza dello statuto sia sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.

In molti casi, lo statuto è effettivamente redatto in modo conforme, con tutte le clausole previste.

Tuttavia, il punto centrale non è ciò che è scritto, ma ciò che avviene nella realtà operativa dell’ente.

La democraticità, infatti, non è un principio formale. È un elemento che deve emergere concretamente nella vita associativa.

Il riferimento normativo: art. 7 D.Lgs. 36/2021

Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 36/2021, che richiede che lo statuto sia ispirato a principi di democrazia, uguaglianza dei diritti e partecipazione degli associati, con previsione dell’elettività delle cariche sociali.

Si tratta di una previsione chiara, ma che non può essere interpretata in senso meramente formale.

Il rispetto di tali principi deve essere verificato nella concreta organizzazione e gestione dell’associazione.

Democraticità: non è un tema di quantità

Uno degli equivoci più diffusi riguarda la convinzione che la democraticità sia un tema quantitativo, legato al numero degli associati.

In realtà, il profilo rilevante è di natura qualitativa.

La presenza di un elevato numero di associati non rappresenta, di per sé, un indice di democraticità.

Al contrario, una base associativa ampia ma non consapevole o non partecipativa può costituire un elemento di criticità.

Avere centinaia o migliaia di associati che non partecipano alle assemblee, non prendono parte alla vita associativa o non sono nemmeno consapevoli della propria qualifica, non rafforza la struttura dell’ente.

Al contrario, evidenzia una distanza tra assetto formale e realtà sostanziale.

Il ruolo delle persone: associati e tesserati

In questo contesto assume particolare rilevanza la distinzione tra associati e tesserati.

Non tutti i soggetti che entrano in contatto con una associazione sportiva devono necessariamente assumere la qualifica di associato.

Chi intende esclusivamente svolgere attività sportiva può essere correttamente inquadrato come tesserato, senza necessità di instaurare un rapporto associativo.

In tal senso, l’articolo 15 del Decreto Legislativo 36/2021 chiarisce che il tesseramento rappresenta il vincolo tra il soggetto e l’organismo sportivo di riferimento, consentendo la partecipazione all’attività sportiva e l’inserimento nel sistema dell’ordinamento sportivo.

Si tratta, quindi, di un rapporto che opera sul piano sportivo e non su quello associativo.

Allo stesso modo, è possibile che un soggetto partecipi alla vita dell’associazione, condividendone finalità e attività, senza svolgere attività sportiva, assumendo quindi la qualifica di associato.

La distinzione tra queste due figure deve essere mantenuta in modo chiaro, evitando sovrapposizioni che, oltre a generare confusione organizzativa, possono incidere sulla corretta qualificazione dell’ente anche sotto il profilo fiscale.

Il punto critico: la confusione tra ruoli

La criticità nasce quando queste due figure vengono sovrapposte o confuse.

Quando l’attribuzione della qualifica di associato avviene in modo automatico, senza una reale volontà e senza consapevolezza, si crea una base associativa solo apparente.

Allo stesso modo, l’utilizzo del tesseramento come strumento sostitutivo del rapporto associativo genera incoerenze nella struttura dell’ente.

È proprio in questa mancanza di chiarezza che si annidano i principali errori, che emergono soprattutto in sede di controllo.

Il collegamento fiscale: art. 148 TUIR

Il tema assume particolare rilevanza anche sotto il profilo fiscale, alla luce dell’articolo 148 del TUIR.

Le agevolazioni previste per gli enti non commerciali, e in particolare per le associazioni sportive dilettantistiche, sono riconosciute solo in presenza di una reale natura associativa.

Tale natura si manifesta anche attraverso il rispetto dei principi di democraticità.

Qualora emerga una struttura solo formalmente associativa, ma priva di effettiva partecipazione e vita associativa, l’ente può essere riqualificato.

Le conseguenze possono essere rilevanti: perdita delle agevolazioni fiscali, qualificazione dei proventi come commerciali, recupero a tassazione e applicazione di sanzioni.

Il principio di coerenza

Il punto centrale non è la presenza di clausole statutarie corrette, ma la coerenza tra assetto giuridico, organizzazione interna e attività concretamente svolta.

La gestione corretta di una associazione sportiva richiede chiarezza e linearità.

L’associato è il soggetto che partecipa alla vita associativa, con diritti e doveri connessi.

Il tesserato è il soggetto che pratica attività sportiva nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

La distinzione tra queste due figure deve essere mantenuta in modo netto, evitando sovrapposizioni e automatismi.

Conclusione

La democraticità non può essere ridotta a un requisito formale o numerico.

È un elemento sostanziale, che incide direttamente sulla qualificazione dell’ente e sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali.

La sua corretta applicazione rappresenta uno dei principali fattori di stabilità e tutela per le associazioni sportive dilettantistiche.