La figura del presidente di un’associazione o società sportiva dilettantistica (ASD o SSD) è da sempre centrale nella vita di un ente sportivo. È colui che ne rappresenta la volontà, ne guida le scelte strategiche e ne garantisce il corretto funzionamento.
Con la riforma dello sport, tuttavia, il legislatore ha introdotto regole sempre più precise per assicurare trasparenza e indipendenza nella gestione delle cariche.
Dal 10 agosto 2025, con l’entrata in vigore del Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 96, cambia l’articolo 11 del Decreto Legislativo 36/2021, che disciplina le incompatibilità tra incarichi negli enti sportivi dilettantistici.
Il nuovo articolo 11: divieto assoluto per i presidenti nella stessa disciplina
La nuova versione dell’articolo 11 stabilisce che:
“È fatto divieto ai presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.”
Il cambiamento è netto. Nella versione originaria, il divieto riguardava genericamente gli amministratori (quindi presidenti, consiglieri, segretari, ecc.). Con la nuova formulazione, la limitazione si concentra esclusivamente sulla figura del presidente, ma diventa più severa: il divieto non riguarda più solo la stessa carica, bensì qualsiasi incarico ricoperto in un’altra società o associazione che operi nella medesima disciplina sportiva.
In sostanza, un presidente non può sedere in nessun altro consiglio direttivo di un ente che appartenga alla stessa Federazione, disciplina associata o Ente di Promozione.
Cosa comporta in concreto
Questo significa che, se ad esempio Anna è presidente di un’ASD affiliata alla Federazione Italiana di Nuoto, non potrà assumere incarichi — nemmeno come semplice consigliere — in un’altra ASD o SSD che operi anch’essa nell’ambito della stessa federazione o disciplina.
La ratio del divieto è chiara: evitare che una singola persona possa esercitare un’influenza su più enti appartenenti alla stessa disciplina sportiva, prevenendo così conflitti di interesse e garantendo una gestione più trasparente e indipendente.
Incarichi in discipline diverse: ancora consentiti
Il nuovo articolo 11 non vieta, invece, di assumere incarichi in enti che operano in discipline sportive differenti. Un presidente di una ASD di pallavolo potrà, ad esempio, essere consigliere o presidente in un’altra società che si occupa di basket o atletica leggera, perché queste discipline appartengono a federazioni diverse.
In questo caso, non esiste sovrapposizione né rischio di conflitto, poiché l’attività sportiva si svolge in ambiti federali distinti.
L’importanza della chiarezza statutaria
Ogni ente sportivo dovrebbe garantire la massima trasparenza nella gestione delle cariche e delle incompatibilità. Per questo, è fondamentale che lo statuto dell’associazione o società preveda in modo esplicito:
- le condizioni di nomina e i casi di incompatibilità;
- la possibilità di revoca o sospensione dell’incarico in caso di violazione della norma;
- l’obbligo, per chi assume una carica, di dichiarare eventuali altri incarichi detenuti in enti sportivi.
Inoltre, le delibere di nomina devono essere adottate in modo trasparente, con astensione del soggetto interessato e verbalizzazione chiara della decisione.
Una governance più chiara e trasparente
Con questa modifica, il legislatore compie un ulteriore passo verso una governance più ordinata e responsabile del sistema sportivo dilettantistico. Dal 10 agosto 2025, solo i presidenti saranno soggetti al divieto di cumulo di incarichi, ma con un vincolo più rigoroso: non potranno ricoprire alcuna carica in altri enti sportivi che operano nella stessa disciplina.
Una scelta che mira a garantire indipendenza, correttezza e trasparenza nella gestione dello sport dilettantistico, tutelando la credibilità degli enti e la fiducia dei loro associati.